Art. 3.
(Contributo per le spese di ripristino
di limoneti abbandonati).

      1. Ai proprietari o ai detentori a titolo di affitto di limoneti ricadenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, è concesso, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, un contributo unico, a copertura parziale delle spese sostenute o da sostenere per il ripristino dei limoneti abbandonati, entro il limite di importo di 100 euro per ogni albero di limoni.
      2. Le spese di ripristino di funzionalità dei limoneti abbandonati riguardano la straordinaria manutenzione dei terrazzamenti, realizzata mediante l'attuazione dei seguenti interventi: ristrutturazione di macere a secco, gradini e canali di irrigazione, acquisto e messa a dimora di piante, acquisto e messa in opera di palo tutore e triangolo di copertura di legno di castagno, acquisto e messa in opera di pali di castagno per le impalcature di sostegno, acquisto di reti di copertura e di ogni materiale necessario allo scopo.
      3. I contributi previsti dal presente articolo sono destinati alla copertura delle spese relative a un triennio a decorrere dall'inizio delle attività di ripristino.